IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

by Giampiero "Barone" de Luca
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tfr trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto lavorativo (T.F.R.) è stato introdotto nel 1982 in sostituzione della cosiddetta indennità di anzianità. Consiste in una somma di denaro che il lavoratore può disporre in linea di principio alla cessazione del rapporto di lavoro oppure sussistendone i requisiti può chiedere una anticipazione dello stesso prima della cessazione del rapporto.

Non tutti i lavoratori fruiscono di questo emolumento, ma solo quelli subordinati indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro che li vincola al datore di lavoro. La modalità di calcolo del T.F.R. è indicato nell’ art. 2120 codice civile (c. civ.). Circa i requisiti richiesti dalla legge per l’anticipazione del T.F.R.  il datore di lavoro può concederlo se il lavoratore ha almeno 8 anni di servizio continuato pressa la stessa azienda e solo se la motivazione addotta riguarda specifici eventi ovvero:

  • l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
  • durante i congedi parentali o formativi previsti ai sensi della legge 53/2000
  • ed in ultimo per sostenere spese sanitarie.

Una particolare disposizione prevista dalla legge di stabilità 2015 è stata quella di anticipare la quota TFR mensile che matura direttamente in busta paga del dipendente richiedente. L’istanza deve essere inoltrata solo dai lavoratori che abbiano almeno sei mesi di anzianità presso la stessa azienda. Inoltre, non possono essere accolte le richieste di quei lavoratori che operano nel settore domestico, agricolo, quelli la cui contrattazione collettiva prevede l’accantonamento del T.F.R. presso soggetti terzi, quelli il cui datore di lavoro è sottoposto a procedure concorsuali, i lavoratori in cassa integrazione guadagli straordinaria o in deroga.

Particolare di questa fattispecie è la modalità di tassazione delle somme corrisposte a titolo di T.F.R.  Per legge infatti le somme accantonate a tale titolo sono tassate secondo il regime della tassazione separata notoriamente più agevole per il percettore; viceversa, il legislatore ha stabilito che le somme liquidate mensilmente in busta paga scontassero il regime della tassazione ordinaria concorrendo pertanto, insieme alle altre, a formare il reddito complessivo del contribuente.

Brevemente si può constatare come quest’ultima previsione legislativa ha reso meno popolare e pertanto meno fruibile  l’anticipo di T.F.R. sul cedolino paga. Fino all’ anno 2006 i lavoratori erano obbligati a lasciare il T.F.R. in azienda e riscattarlo solo successivamente alla cessazione del rapporto lavorativo. Dal 1° gennaio 2007, i soli lavoratori del settore privato possono scegliere di destinare il loro T.F.R. maturando ai fondi della previdenza complementare: ciò può avvenire in forma esplicita consegnando al proprio datore di lavoro il modulo TFR2 con l’indicazione del fondo prescelto oppure in modalità silenzio assenso che comporta la destinazione del TFR al fondo individuato dal CCNL, acronimo di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda ovvero al fondo istituito presso l’INPS.

La convenienza  della scelta dei fondi risiede non solo in una agevolazione fiscale bensì anche in un probabile rendimento più favorevole rispetto all’accantonamento presso il datore di lavoro. Al momento del  versamento del T.F.R. al dipendente, il datore di lavoro deve applicare una aliquota che serve a definire l’imposta che il TFR lordo liquidato deve scontare.

Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di percezione del T.F.R. l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta applicata dal datore di lavoro e riliquida l’imposta. Circostanza quest’ ultima che viene comunicata al contribuente a mezzo avviso bonario. Concludendo annualmente a mezzo modello CU acronimo di certificazione unica  il dipendente ha facoltà di osservare la quota di TFR lorda accantonata dal datore di lavoro di sua competenza.

A cura di Marinella de Luca
Consulente del Lavoro
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