VADEMECUM SUL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

by Giampiero "Barone" de Luca
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lavoro domestico

La nascita di un rapporto di lavoro domestico si sostanzia nell’accordo tra le parti che prevede a fronte di una retribuzione l’esecuzione di una prestazione lavorativa che può consistere nella gestione dei servizi domestici e nell’assistenza di persone autosufficienti e non.

L’obbligo principale del lavoratore è eseguire la prestazione lavorativa, viceversa l’obbligo del datore di lavoro è quello di pagare una retribuzione. Esiste uno specifico contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i diritti e i doveri delle parti sia dal punto di vista normativo e sia dal lato economico.

Contestualmente al sorgere del suddetto rapporto di lavoro si apre – previa comunicazione all’ INPS – una specifica posizione assicurativa che comporta per le parti, il pagamento con cadenza trimestrale dei contributi previdenziali. L’estinzione del rapporto per qualunque motivo determinato esige l’elaborazione per le parti di una lettera di licenziamento oppure di dimissioni da redigersi a cura del datore di lavoro nel primo caso, dal lavoratore nel secondo.

Inoltre, indipendentemente da chi ha inteso interrompere il rapporto, incombe sul datore di lavoro l’onere di comunicare all’INPS l’estinzione della posizione assicurativa in precedenza aperta. Tuttavia, i contributi previdenziali pagati dal datore di lavoro per la quota di sua pertinenza possono dedursi dal proprio reddito previa presentazione della dichiarazione dei redditi. I contributi previdenziali, viceversa, sono utili al lavoratore per accrescere la sua posizione pensionistica.

A cura di Marinella de Luca
Consulente del Lavoro
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