IL PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

by Giampiero "Barone" de Luca
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licenziamento

Il rapporto di lavoro tra il datore e il prestatore di lavoro subordinato per una svariata serie di motivazioni può concludersi.

Il nostro ordinamento giuridico da una parte e la contrattazione collettiva dall’altra prevedono al momento del verificarsi di tale evento, considerando il  punto di vista esclusivamente economico, l’elargizione da parte del datore di lavoro degli emolumenti che possono essere corrisposti in relazione all’evento suddetto e che sono il pagamento del trattamento di fine rapporto, i ratei delle mensilità indirette come tredicesima e quattordicesima, i ratei dei permessi e delle ferie maturate e non godute.

In ultimo ma non meno importante, a seconda se è intenzione del datore di lavoro oppure del lavoratore interrompere definitivamente il rapporto di lavoro che li lega, è prevista l’elargizione dell’indennità sostitutiva di preavviso.

Il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro consiste nell’arco di tempo che decorre dalla comunicazione alla controparte del rapporto di lavoro di interrompere il rapporto suddetto indicando il giorno in cui tale evento di verificherà e la data stessa di cessazione del rapporto in cui il lavoratore non impiegherà più le proprie energie psicofisiche sotto la direzione e alle dipendenza del datore di lavoro.

Bisogna distinguere il preavviso  dall’indennità sostitutiva del preavviso. In primo luogo  però va segnalato il motivo dell’applicazione del preavviso dato che l’istituto nasce per tutelare sia il lavoratore che il datore dalla perdita improvvisa del posto di lavoro per il primo oppure nel concedere al secondo un certo lasso di tempo al fine di sostituire quella risorsa che improvvisamente lascia il proprio impiego.

Premesso ciò la differenza tra indennità sostitutiva del preavviso e il preavviso sta nel fatto che il secondo è quel periodo di tempo che comunque è lavorato dal lavoratore. Pertanto il preavviso non lavorato indipendentemente da chi intende interrompere il rapporto determina per così dire impropriamente un ristoro per chi subisce questo comportamento che si manifesta  nei seguenti modi:

  • una riduzione della retribuzione netta del lavoratore se il mancato preavviso è esercitato dallo stesso al momento di rassegnare le proprie dimissioni,
  • in un incremento della retribuzione netta  del lavoratore se invece il mancato preavviso è esercitato dal datore di lavoro al momento della consegna della lettera di licenziamento o nelle ipotesi in cui è il datore di lavoro a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso per un comportamento posto in essere dal dipendente.

L’obbligo di corrispondere, da parte del datore di lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso si ha nelle seguenti ipotesi :

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni della lavoratrice madre entro il 1° anno di vita del bambino.

L ’indennità sostitutiva del preavviso  è dovuta invece dal lavoratore in ipotesi di dimissioni. L’istituto del preavviso è una prerogativa della disciplina dei rapporti di lavoro che legano il datore ai propri lavoratori subordinati contrattualizzati a tempo indeterminato, viceversa non è prevista la sua applicazione negli altri rapporti di lavoro ovvero nel lavoro autonomo.

L'angolo del Consulente di Marinella de Luca

A cura di Marinella de Luca
Consulente del Lavoro
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