Il 18 marzo 2021, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n.36 del 28 febbraio 2021, il cavallo atleta è ufficialmente riconosciuto dallo Stato Italiano.
Il Titolo IV del Decreto, interamente dedicato alle discipline sportive che prevedono l’impiego degli animali e in particolare agli Sport Equestri, prevede all’art. 22 che un cavallo può definirsi atleta nel momento in cui ricorrano in modo congiunto tre requisiti:
- la registrazione attraverso un documento di identificazione;
- sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare;
- sia iscritto al repertorio dei cavalli atleti.
L’art. 23 prescrive per i cavalli che svolgono attività sportiva una vista veterinaria annuale e le vaccinazioni previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.
Il Decreto prevede inoltre il divieto generalizzato di macellazione degli animali utilizzati in attività sportive, la necessità da parte del proprietario di stipulare una polizza assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi, la reperibilità di un veterinario per gli eventi sportivi con animali e la possibilità di ammettere il cavallo alle manifestazioni solo se idoneo a gareggiare, escludendo la possibilità di far prendere parte alle gare a quei cavalli detenuti da soggetti che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti per maltrattamento e abbandono di animale e per le violazioni all’ordinamento sportivo.
Il presidente della FISE, Marco Di Paola, ha dichiarato:
Questo è il punto di partenza che ci consentirà di dialogare con le Istituzioni, al fine di ottenere una serie di semplificazioni e agevolazioni a favore del “cavallo atleta”. Richieste che sono sempre state rispedite al mittente, poiché la figura del cavallo atleta non era ancora riconosciuta dall’ordinamento giuridico.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 marzo 2021.