Sigarette elettroniche e legge di bilancio: cosa cambia?

by Nico Falco
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sigaretta elettronica legge di bilancio

Allo stato attuale (il decreto legge non è stato ancora approvato e quindi non è legge), l’unica cosa che cambierebbe con l’approvazione della nuova legge di bilancio è che la nicotina passa al Monopolio (non verrà vietata la vendita online, non verranno oscurati siti, non verranno chiusi i negozi).

Premessa obbligatoria: cosa intende lo Stato col termine “sigaretta elettronica”?

La definizione è

“un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso”.

Una spiegazione più chiara la dà Federfarma: “il decreto definisce la sigaretta elettronica come un prodotto contenente nicotina e utilizzabile per il consumo di vapore”.

Un ulteriore chiarimento arriva da Paolo Casolari, portavoce del ministro Lorenzin, che a Sigmagazine dice:
Le “sigarette elettroniche” sono quelle già precaricate di liquido con nicotina e quelle contenenti cartucce con nicotina, non i dispositivi e gli accessori elettronici come i cavetti Usb.

Un ulteriore chiarimento arriva da Paolo Casolari, portavoce del ministro Lorenzin, che a Sigmagazine dice:

Le “sigarette elettroniche” sono quelle già precaricate di liquido con nicotina e quelle contenenti cartucce con nicotina, non i dispositivi e gli accessori elettronici come i cavetti Usb.

Viene da sé che il semplice hardware (esclusi quei kit già contenenti nicotina, come le usa e getta) non rientrano nella definizione.

L’EMENDAMENTO APPROVATO

Oggi il mondo dello svapo è in subbuglio dopo l’approvazione di un emendamento alla legge di bilancio (19.0.62 testo due, presentato da Vicari) che copio integralmente:

19.0.62 (testo 2)
VICARI
Dopo l’articolo, inserire il seguente.
«Art. 19-bis.
(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendila di sigarette elettroniche)
l. All’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole da: “In attesa” fino a: “altresì” sono sostituite dalle seguenti: “La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva”, e aggiungere il seguente comma:
“5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all’entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e 1’approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell’attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma”.
2. All’articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 11, la parola: “transfrontaliera” è soppressa;
dì comma 12, le parole da: “, in difetto”» sino a: “dall’Agenzia stessa” sono soppresse».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri, si piovvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Qui l’emendamento e qui il link dell’approvazione:

L’EMENDAMENTO APPROVATO

L’articolo 62 quater comma 5 è il seguente:

In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e’ consentita, in deroga all’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi’ per il tramite delle rivendite di cui all’art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

Con la modifica diventa così:

La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

MA A QUALI PRODOTTI SI RIFERISCE?

I prodotti sono quelli dei commi 1 e 1-bis della stessa legge, ovvero:

Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche’ i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. 1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati…. SONO SOLO I PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA

Come vediamo, nei commi 1 e 1-bis viene compreso tutto. Nell’emendamento, però, c’è la precisazione: “prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis”. Quindi, al Monopolio passa soltanto la vendita dei prodotti contenenti nicotina.

VENDITA ONLINE

Proseguiamo con l’analisi dell’ultima parte dell’emendamento (quella centrale riguarda i venditori, che dovranno essere autorizzati, e l’approvvigionamento di nicotina). Questa parte dice che:

2. All’articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 11, la parola: “transfrontaliera” è soppressa;
dì comma 12, le parole da: “, in difetto”» sino a: “dall’Agenzia stessa” sono soppresse».

Andiamo a vedere l’articolo 21, a cui fa riferimento, dal link della Gazzetta Ufficiale.

Il testo del comma 11 è questo, a cui togliamo la parola “transfrontaliera”:

11. E’ vietata la vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

Le cose quindi non dovrebbero cambiare per i prodotti non contenenti nicotina, che non rientrano nella definizione di sigaretta elettronica. In altre parole, passando la vendita della nicotina allo Stato, sarà vietato acquistare prodotti contenenti nicotina anche dai siti italiani.

I SITI SARANNO OSCURATI?

Ecco il testo del comma 12, dallo stesso link, con le modifiche apportate dall’emendamento:

12. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell’autorita’ e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita’ alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Questo è il passaggio che parla dell’oscuramento dei siti. Ma si riferisce, ancora una volta, soltanto ai prodotti contenenti nicotina. Per questi verrà disposto l’oscuramento (essendo passata la sostanza al Monopolio), mentre potranno essere ancora venduti quelli senza nicotina. E, che la vendita online sia ancora permessa, è evidente: altrimenti sarebbero stati oscurati tutti i siti, non soltanto quelli che vendono (come specificato nel comma) “sostanze liquide contenenti nicotina”.

CONCLUSIONI

L’unica cosa su cui si agisce è la nicotina. I siti (e i negozi) potranno continuare a vendere hardware e liquidi senza nicotina, sia fisicamente sia online. Però è giusto richiedere chiarezza ugualmente, è importante che la definizione di “sigaretta elettronica” (che abbiamo visto essere riferita soltanto ai dispositivi contenenti nicotina) vada meglio specificata.

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