Meno carcere in Italia: ce lo chiede l’Europa

by Matilde Donnarumma
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carceri UE

I deputati del Palamento europeo, il 5 ottobre a Strasburgo, hanno votato con 474 voti favorevoli, 109 contrari e 34 astensioni una risoluzione che invita gli Stati membri a investire nel sistema carcerario per renderlo stato di diritto, tutela e sostegno per i detenuti e di conseguenza per poter prevenire e contrastare la radicalizzazione che è alla base della ramificazione del terrorismo.

Come è nello spirito delle leggi nei Paesi avanzati, la soluzione ottimale è investire i propi sforzi nella prevenzione e solo come misura di ultima istanza nella carcerazione atta, però, solo alla corretta rieducazione allo scopo di una definitiva reintegrazione dei detenuti nella società.

Attualmente il carcere non offre sempre buone misure correttive, non è di sostegno al detenuto a cui purtroppo spesso capita che venga sottratta la dignità umana attraverso la negazione dei più fondamentali diritti umani.

Attualmente le pene detentive, per il Parlamento europeo, non sono altro che incubatori di criminalità e il rischio di radicalizzazione di matrice terroristica dovrebbe essere un campanello di serio allarme per la sicurezza di tutti gli Stati. È questo il percorso che rischiano di fare le carceri secondo i membri del Parlamento europeo.

“Nella maggior parte dei Paesi dell’Ue, la società civile si è allontanata dalle carceri, la maggior parte delle quali sono vecchie e sovraffollate. È giunto il momento di adottare una concezione più umana della vita carceraria, di vietare le carceri troppo grandi, di promuovere alternative all’incarcerazione e di adeguare le istituzioni al profilo dei detenuti”, ha dichiarato la relatrice del testo, la francese Joëlle Bergeron degli euroscettici Efdd.

Ricordando che si tratta di una competenza nazionale, la Bergeron ha chiesto alle istituzioni comunitarie di “orientare i Paesi verso una gestione delle carceri e dei detenuti più coerente con il rispetto dei diritti umani”.

Il sovraffollamento delle carceri rimane un problema in 15 Paesi, tra cui alcuni Stati come l’Ungheria, il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo e l’Italia. Se le carceri d’Europa sono prossime alla saturazione nella loro capacità d’accoglienza, le case circondariali la superano regolarmente.

Nel 2014, erano 1.600.324 le persone detenute nelle prigioni dell’Ue, cifra comprendente sia le persone condannate a scontare una pena definitiva sia quelle accusate di un crimine e che si trovavano in detenzione cautelare.

Alla privazione della libertà, si aggiungono troppo spesso condizioni di detenzione che configurano un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una delle conseguenze di questo sistema medievale è da riscontrare nell’elevato livello di suicidi in carcere.

Per i detenuti che non rappresentano un grave pericolo per la società, i deputati raccomandano l’adozione di pene alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico.

Per contribuire a prevenire invece la radicalizzazione, il Parlamento raccomanda tra le altre cose la formazione del personale e una intelligence carceraria.

La crescente privatizzazione dei sistemi carcerari, invece, non fa altro che peggiorare le condizioni di detenzione e compromettere ulteriormente il rispetto dei diritti fondamentali.

Le reazioni italiane all’Ue

Il Parlamento sollecita per questo gli Stati membri a stanziare risorse adeguate per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle carceri, per differenziare le regole carcerarie in funzione dei detenuti e della loro pericolosità e per fornire ai detenuti un programma bilanciato di attività e di tempo adeguato al di fuori della propria cella.

“È indispensabile affrontare il problema del sovraffollamento che, oltre a comportare spesso violazioni dei diritti umani, ostacola la finalità rieducativa della pena. Anche se la gestione dei sistemi penitenziari è di competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali, l’Ue può e deve svolgere un ruolo di salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dei detenuti, che sono innanzitutto esseri umani”, afferma Caterina Chinnici del Pd.

Critico invece l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Nord, Lorenzo Fontana, secondo cui “è sconcertante come l’Ue si illuda di combattere la radicalizzazione in carcere ‘evitando le discriminazioni’, ‘sviluppando misure educative’, ‘sostenendo la comunicazione a livello interreligioso’ e ‘sostenendo il dialogo’ con i terroristi”.

Per Fontana “se il buonismo è l’unica contromisura al terrorismo islamico, l’Europa è destinata a soccombere nella lotta all’Islam radicale”.

Il CTP monito contro l’assenza dei diritti umani del detenuto

Anche se le condizioni di vita nelle prigioni sono regolate da numerose leggi e linee guida: dalla costituzione alle leggi nazionali penali e penitenziali e ai principi di diritto internazionale, bisogna oggi puntare i riflettori sulla incostituzionale perdita dei diritti umani del detenuto che è sempre di diritto un cittadino.

Le disposizioni sui diritti umani includono in particolare quelle che proteggono il diritto alla libertà personale, bisogna però chiarire i motivi per cui può essere limitata (ad esempio l’articolo 5, CEDU, l’articolo 6, Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e ricordare quelli che vietano la tortura e altre forme di trattamenti o punizioni disumani e degradanti (articolo 3, CEDU, articolo 4, Carta dell’UE).

Anche le condizioni di detenzione devono rispettare le norme di diritti umani e la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto in numerosi casi che la cattiva detenzione e le condizioni possono costituire una violazione dell’art. 3, CEDU.

Sia gli standard dei diritti fondamentali che i principi di giustizia penale ampiamente concordati indicano che la detenzione dovrebbe essere utilizzata solo come misura di ultima istanza, in risposta a gravi crimini (in quanto comporta la privazione del diritto fondamentale alla libertà) e in particolare, quindi, la detenzione preventiva non andrebbe mai utilizzata.

La detenzione preventiva dovrebbe essere utilizzata solo eccezionalmente, nel pieno rispetto del diritto di essere presumibilmente innocente finché non sia stato dimostrato la colpevolezza (art. 48, Carta UE; Art. 6, CEDU); tuttavia, purtroppo è ancora largamente utilizzata negli Stati membri.

Basta solo ricordare, che nel 2014, il 20% della popolazione totale dei detenuti in carcere era privato del diritto fondamentale alla libertà solo per detenzione preventiva. Secondo i deputati, la detenzione e in particolare la carcerazione preventiva dovrebbe essere un’opzione di ultima istanza, da utilizzare solo in casi legalmente giustificati.

Di norma, inoltre, la detenzione penale dopo una condanna dovrebbe solo avere l’obiettivo di promuovere la reintegrazione sociale della persona condannata aiutando a prevenire la recidiva.

Non solo le condizioni del carcere sono principalmente responsabilità degli Stati membri, anche l’Unione europea ha ragioni per far fronte a loro, come chiarito dalla Commissione Europea e come indicato nel programma di Stoccolma del 2010 e in molti Parlamenti europei.

Come la Commissione e il Parlamento ha espressamente dichiarato, e come è stato esaminato in diversi studi recenti, la cooperazione giudiziaria e il giusto funzionamento degli strumenti di mutuo riconoscimento nell’ambito del diritto penale (articolo 82 del TFUE), è essenziale per garantire che esistano condizioni di detenzione soddisfacenti in tutti gli Stati membri.

La Convenzione del Consiglio d ‘Europa del 1987 per la prevenzione di tortura e trattamenti o punizioni inumani o degradanti hanno creato un meccanismo di monitoraggio, il Comitato europeo che va sotto lo stesso nome (il “CPT”), che ha il potere di visitare qualsiasi posto all’interno della giurisdizione degli Stati parti dove le persone sono private della libertà da parte di un’autorità pubblica.

Il CPT è un meccanismo preventivo contro la tortura e il trattamento inumano; controlla quindi sia il comportamento attivo delle autorità esecutive, sia la raccolta di accuse di violenza e di abusi, e le condizioni delle carceri e di altri istituti di detenzione, verificando se essi rispettano gli standard che il CPT stesso ha sviluppato nel tempo.

Tutti i 28 Stati membri dell’UE sono parti alla Convenzione e quindi soggetti al meccanismo di controllo da esso stabilito.

La creazione del CPT e il suo ruolo nel monitorare le condizioni di detenzione ha, inoltre, messo in atto un modello anche nella sfera giuridica internazionale; nel 2002, infatti, è nato un protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, creando un meccanismo di monitoraggio simile attraverso visite regolari nei centri di detenzione.

Sovraffollamento e condizioni di detenzione

Il Parlamento europeo, in primo luogo, esorta gli Stati membri a rispettare le regole in materia di detenzione derivanti dagli strumenti di diritto internazionale e dalle norme del Consiglio d’Europa; ricorda che la privazione della libertà non dovrebbe costituisce una privazione della dignità ed invita gli Stati membri ad adottare i meccanismi indipendenti di controllo nelle carceri previsto dal protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura (OPCAT).

Nel testo della risoluzione, in base agli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Parlamento europeo, tenendo conto: della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (articoli 3 e 5), della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (articolo 3 e articolo 8), dei protocolli della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, della convenzione europea del 1987 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti nonché delle relazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), afferma che gli Stati membri dovrebbero migliorare le condizioni nelle carceri in modo da proteggere la salute e il benessere dei detenuti e del personale, favorire la riabilitazione e ridurre il rischio di radicalizzazione.

Le regole per le carceri europee, adottate per la prima volta nel 1987 e modificate nel 2006, sono una serie di raccomandazioni emesse dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa: come tali, non sono vincolanti, ma sono state approvate politicamente dal CoE, come pure in diversi Documenti dell’UE.

Il punto di partenza di queste norme del Parlamento europeo è che nessuno debba essere privato della libertà se non come misura di ultima istanza e secondo una procedura prevista dalla legge; per le restrizioni i detenuti devono essere limitati a quelle strettamente necessarie, e la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare la reintegrazione dei detenuti.

Le regole includono disposizioni dettagliate, in primo luogo, per la tutela delle condizioni fondamenteli della vita del detenuto che include anche il supporto legale, il contatto con il mondo esterno, il lavoro (sempre da remunerare
equamente), l’esercizio e la ricreazione, l’educazione, la libertà di pensiero, coscienza e religione e molti altri dettagli della vita in carcere.

Alcune linee guida riguardano specificamente il sovraffollamento che è un grosso problema molto comune in Europa portando a conseguenze negative per la privacy dei detenuti.

Al fondamentale bisogno di spazi minimi adeguati si sottolinea anche la necessità di poter svolgere attività al di fuori delle celle, il diritto alla tutela della salute, alla pace e alla sicurezza.

Ed è proprio per il problema del sovraffollamento che la CPT ha determinato il minimo esatto della quantità di spazio a cui ogni detenuto deve essere concesso in una cella: la soglia minima dello spazio per ogni detenuto negli alloggi della prigione è di 6m² (più servizi sanitari) per una cella singola oppure 4m² per un detenuto in una cella multipla; inoltre, le pareti della cella devono essere almeno 2 metri l’una dall’altra, il soffitto di almeno 2,5 metri di altezza incluso l’accesso alla luce naturale e all’aria fresca.

Questi standard sono comunque intesi come minimo: nella stessa relazione, la CPT incoraggia gli Stati, specialmente quando si costruiscono nuove carceri, a partire da almeno 10m² per una cella che ospita due prigionieri, 14m² per una cella che ospita tre, e così via.

Le linee guida applicabili riguardano anche ai diritti di una persona che è inizialmente detenuto dalla polizia.

A causa del suo impatto sulla mancanza di privacy e all’aumento del rischio di episodi di violenza, la CTP, critica anche l’uso di grandi dormitori adibito a molti detenuti.

Gli standard includono anche una serie di raccomandazioni per quanto riguarda l’accesso alla qualità della sanità, di un livello equivalente a quello concesso a tutti i cittadini, tra cui la medicina preventiva e misure per prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sviluppato la sua giurisprudenza sulle condizioni di detenzione soprattutto sulla base dell’art. 3 CEDU (divieto di degrado e trattamento inumano o punizione), spesso basandosi sulle norme stabilite dalla CPT.

Secondo la Corte, le violazioni dell’art. 3 possono derivare non solo da atti di maltrattamento e violenza da parte delle autorità sui detenuti, o per mancanza di azione a fronte di accuse di maltrattamento tra i detenuti stessi, ma anche per l’imposizione di condizioni di detenzione degradanti, indipendentemente dal fatto che le autorità non avevano mai inteso umiliare i prigionieri.

I detenuti devono continuare a godere dei diritti alla vita familiare, a potersi sposare, alla libertà di espressione, a poter esercitare la propria religione, al diritto di avere un avvocato e al rispetto della propria corrispondenza.

Qualsiasi restrizione a questi diritti deve essere giustificata.

I detenuti dovrebbero anche poter usufruire di programmi, durante la fase di pre-rilascio, atti a facilitarne il reinserimento.

La formazione del personale delle carceri è altresì indispensabile per garantire buone condizioni di detenzione.
A tal proposito, a livello internazionale sono stati sviluppati diversi manuali per il personale della prigione concentrandosi in particolare sui diritti umani dei detenuti.

E, considerando che il personale penitenziario svolge una funzione essenziale per conto della comunità, e, tenendo conto, della natura complessa e delicata della loro attività, dovrebbe beneficiare di una migliore formazione iniziale e permanente e di condizioni di impiego che si addicano alle rispettive qualifiche e tengano conto del carattere impegnativo di tale lavoro.

La radicalizzazione

Per Francesca Delvecchio, dottore di ricerca in Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Foggia, i rimedi al rischio della radicalizzazione del detenuto passano attraverso i rimedi della prevenzione terziaria: triage iniziale, scelta allocativa e ruolo degli operatori penitanziari.

Viviamo nella stagione del diritto penale del nemico privilegiando esclusivamente le funzioni securitarie, a discapito delle garanzie fondamentali dell’individuo in quanto cittadino, che le moderne democrazie costituzionali affermano.

È di certo un periodo di grande fermento legislativo: gli interventi si avvicendano in rapida successione mossi dalla necessità di adattare la risposta del sistema penale al perenne divenire che caratterizza il terrorismo transnazionale.

Una costruzione illogica e pericolosa tanto a livello sostanziale quanto procedurale, l’impatto con il carcere, unito al sentimento di fallimento esistenziale e la relativa mortificazione, la durezza dell’ambiente e la sofferenza conseguente alla privazione della libertà, l’emarginazione sociale, l’insoddisfazione nei confronti del sistema giuridico e/o carcerario, a cui può aggiungersi la pressione o violenza (fisica/psicologica) del gruppo, l’influenza di soggetti radicalizzati, sono tutti elementi che pongono in crisi il detenuto e che possono acuire il sentimento di profondo isolamento e di emarginazione dei soggetti più deboli, generando il rischio di un naturale senso di appartenenza, di identità di gruppo e di tutela che possono costituire i prodromi di una radicalizzazione.

Per non sottovalutare il rischio della radicalizzazione basti ricordare l’autore della strage dei mercatini di Natale a Berlino del 19 dicembre 2016, il ventiquattrenne Anin Amri, si era radicalizzato nel corso della sua carcerazione in Sicilia. Detenuto per reati comuni, l’Amri era stato segnalato dal D.A.P. per essere divenuto un leader all’interno della struttura penitenziaria.

Attualmente nelle carceri italiane vi sono i 44 soggetti detenuti legati al terrorismo internazionale ristretti nelle sezioni di “Alta Sicurezza” delle case circondariali di Benevento, Brindisi, Lecce, Nuoro, Sassari, Tolmezzo, Torino, Roma Rebibbia e Rossano. Ma, spesso l’indottrinamento avviene nelle sezioni comuni a danno dei nuovi arrivati.

Come combattere questo nuovo fenomeno in emersione? Gli strumenti della repressione e della prevenzione primaria non appaiono sufficienti: quando il fondamentalismo nasce e si sviluppa nelle carceri l’unico strumento valido non può che appartenere alla prevenzione terziaria e va ricercato nel trattamento rieducativo della pena e nei suoi strumenti.

L’istruzione, la formazione professionale e la possibilità di accedere al lavoro anche esterno costituiscono sicuramente una risposta incisiva, un approccio che “dall’interno” va integrato con una nuova prospettiva che «abbassi i ponti levatoi tra carcere e società».

A tal proposito, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, raccomanda l’implementazione di nuove forme di sanzioni alternative alla detenzione.

Una delle distinzioni tra le varie azioni preventive che ha avuto più fortuna è quella tra azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prima è diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico o sociale, quando ancora non si sono manifestati segnali di pericolo. La seconda comprende tutte le misure rivolte a gruppi a rischio di criminalità; la terza interviene quando un evento criminale è già stato commesso, per prevenire ulteriori ricadute.

Inportantissimo, dunque, quest’ultimo tipo di prevenzione che mira a contenere la recidiva. Ed è chiaro che quest’ultima prevenzione attualmente è completamente assente.

Asuurdo come proprio il primo contatto con la realtà carceraria costituisca una zona d’ombra, scarsamente “attenzionata” tanto dal legislatore quanto dalla comunità scientifica, su cui oggi però è necessario puntare i riflettori.

Il pensiero dell’ex Procuratore Gherardo Colombo sulla tortura carceraria

Un nuovo provvedimento emanato dal DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) del Ministero della Giustizia regolamenterà, e torturerà democraticamente, i detenuti sottoposti al regime di tortura del 41 bis.” questo è stato il pensiero di Gherardo Colombo, ex Procuratore di Mani Pulite, quando ha letto questa circolare del 2 ottobre.

Ha pensato che difficilmente, per non dire mai, il carcere riesce ad educare il prigioniero.

Lui di gente in carcere ne ha sbattuta parecchia divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme, e, nonostante tutto, ha affermato: “Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene. La vendetta non fa altro che peggiorare la realtà. Eppure, il nostro sistema penale fa proprio questo. E niente altro. Garantisce nel migliore dei casi un risarcimento economico. Ma così il dolore della vittima, con il quale solidarizza il nostro senso di giustizia, non incontrerà mai il dolore del colpevole, anch’egli oggetto del nostro senso di giustizia (“deve pagare”). In questo modo crediamo di “fare giustizia”, invece scaviamo un solco. Creiamo nuove lacerazioni. E aumentiamo la recidiva.

Fino a un certo punto della mia vita sono stato convinto che il carcere fosse educativo. Poi ha cambiato idea. Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene.”

Tempo fa, il Procuratore Gherardo Colombo la pensava diversamente, ma, nell’incontro fatto, qualche giorno fa, con un detenuto che conosceva da molto e che aveva finito di scontare la pena, egli decrive lo sconvolgente senso di impotenza che gli aveva generato.

Durante l’incontro, il pensiero dell’ex Procuratore è stata la certezza che dopo tanti anni di carcere, l’ex detenuto, avrebbe impiegato troppo tempo per riadattarsi a una vita normale, quindi, ha cercato di fargli forza, proprio come se stesse andando in guerra perché, purtroppo, per la prospettiva di vita futura non gli sarà facile non ritornare in galera.

Anche se chi commette dei reati va fermato, una volta in carcere la pena dovrebbe fare “male” esclusivamente per fargli cambiare strada. In realtà, invece, il carcere in Italia fa male solo per peggiorare il tipo di vita futura del detenuto che spesso diventa più mafioso di quando è entrato.

L’ex Procuratore si è sempre scontrato con la cultura mafiosa e l’ha sempre combattuta.

Ma ciò che più gli fa rabbia è anche la mafia dei poteri forti, che finge di combattere i mafiosi ma in realtà vuole prendere il loro posto, o mira a vantaggi mediatici o politici.

Tra le istituzioni dell’antimafia ci siano tante persone in buona fede, convinte di fare bene, ma ci siano anche tanti opportunisti.

Poi inizia ad analizzare alcuni brani della circolare che afferma: “Il regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario è una misura di prevenzione che ha come scopo quello di evitare contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata.” Su questo primo punto non ha niente da obiettare.

Ma, continuando, non è d’accordo su alcune restrizioni successive che non hanno questo obiettivo, ma tendono esclusivamente a complicare la vita dei prigionieri e che affermano: “È vietato lo scambio di oggetti tra tutti i detenuti/internati, anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità.” Ed allora scrive: “A parte che la solidarietà è un valore, e se un detenuto rimane senza sigarette, sciampo, dentifricio?”.

“Vietato affiggere alle pareti foto.” Perché? Non credo che questo divieto consenta di prevenire contatti del detenuto con l’organizzazione criminale di provenienza. Un prigioniero vive di piccole cose e avere attaccato alle pareti della propria cella le foto dei familiari è importante.

Un’altra restrizione afferma: “Gli effetti personali relativi all’igiene personale, per loro natura pericolosi e potenzialmente offensivi, verranno consegnati ai detenuti/internati all’apertura della porta blindata della camera, e poi ritirati al termine della giornata.” Perché? A mio parere questi oggetti sono più “pericolosi” di giorno che di notte, quando il prigioniero è solo e murato da un cancello blindato.

“È fatto divieto al detenuto/internato di ricevere libri e riviste dall’esterno, dai familiari o da altri soggetti tramite colloqui o pacco postale.” Perché? Credo che la lettura potrebbe aiutare molto a sconfiggere l’anti-cultura mafiosa. “Può detenere all’interno della camera un numero massimo di quattro volumi per volta.” Perché solo quattro libri? Penso piuttosto che ci dovrebbe essere una buona legge per “condannare” i detenuti a tenere più libri in cella e, forse, anche una norma per obbligare chi ha scritto questa circolare a leggere di più.

“I detenuti/internati 41 bis possono permanere all’aperto per non più di due ore al giorno.” Perché? L’aria è criminogena?

“È consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30.” Perché troppe foto dei familiari e figurine dei santi fanno male alla sicurezza?”

“Colloqui visivi della durata massima di un’ora, nella misura inderogabile di uno al mese, presso locali all’uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza. Il chiaro ascolto reciproco da parte dei colloquianti sarà garantito con le attuali strumentazioni all’uopo predisposte. Il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta, minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata (dell’ora di colloquio)”. I colloqui sono audio/video registrati, allora perché impedire a una madre o a un padre, anziani, di poter abbracciare il proprio figlio?

Per l’ex Procuratore tutte le numerose ed insensate restrizioni di questo decalogo crea dei mostri vegetali, perché dopo alcuni anni di regime di 41 bis il prigioniero non pensa più a niente e diventa solo una cosa fra le cose.

Per questo egli non crede che proibire ai detenuti di abbracciare figli, padri, nipoti e madri per decenni serva a sconfiggere la mafia, come non serve a questo neppure proibire di attaccare le loro foto alle pareti della cella.

Egli crede che lo Stato possa dire di aver già sconfitto militarmente la mafia, ma forse continua a fare di tutto per alimentare la cultura mafiosa, come anche questo decalogo porterà odio verso lo Stato e le sue istituzioni.

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