IL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

by Giampiero "Barone" de Luca
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contratto a tempo determinato foto lavoro generica

Nel rapporto di lavoro assume una notevole importanza anche al fine di dimostrare l’esistenza di determinate modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sia di esempio l’indicazione dell’orario di lavoro, il contratto individuale.

In particolari momenti storici che caratterizzano l’esistenza dell’attività aziendale, si pensi alla realizzazione di una specifica commessa per la quale è richiesto un tempo predefinito di consegna, oppure eventi che caratterizzano l’esistenza degli esseri umani – si pensi alla necessità di assistere il figlio – è importante possedere uno strumento che legittima l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo definito sin dall’origine della sua sottoscrizione.

Il decreto legislativo n° 368 del 2001 imponeva l’indicazione nel contratto di lavoro a tempo determinato delle ragioni che richiedessero l’utilizzo di prestazioni lavorative a termine. Attualmente invece, la materia è disciplinata dal decreto legislativo n° 81 del 2015, ossia il cosiddetto codice dei contratti che lo svincola dalle ragioni che autorizzano la sua utilizzazione.

Nel decreto citato si evince come la disciplina legislativa possa essere modificata da quella prevista dai c.c.n.l. di categoria in merito a tre punti:

  1.  la durata dei rapporti a tempo determinato;
  2. il numero complessivo di contratti da sottoscrivere;
  3. il diritto di precedenza.

Circa il primo punto , indipendentemente da interruzioni, proroghe , rinnovi e immissione in servizio a mezzo contratto di somministrazione, la durata non può superare, – in verità è ammessa una sola eccezione che il decreto evidenzia – i trentasei mesi.

In merito al secondo punto il legislatore non ammette la presenza in azienda di lavoratori a termine in misura superiore al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato; anche qui, sono evidenziate delle eccezioni tra le quali si ricordano le assunzioni a termine eseguite per realizzare spettacoli, programmi radiofonici e televisivi.

In merito al diritto di precedenza, il lavoratore assunto a termine ha una prelazione rispetto ad altri lavoratori nelle assunzioni che il datore di lavoro intende eseguire a tempo indeterminato solo se, però, hanno ad oggetto mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Assumere un lavoratore utilizzando questo contratto richiede un esborso monetario per il datore di lavoro, in termini di contribuzione previdenziale, più oneroso. Infatti, il legislatore ha stabilito un contributo addizionale rispetto a quello ordinario pari all’1,4%.

Nonostante ciò i lavoratori a tempo determinato essendo anch’essi lavoratori subordinati, godono in termini economici e normativi della stessa parità di trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato per esempio in tema di ferie e di trattamento di fine rapporto.

Non sempre il datore di lavoro può sottoscrivere con il lavoratore questo tipo di contratto; il decreto legislativo cita le ipotesi in cui ciò è vietato:

  • per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,
  • per sostituire lavoratori in cassa integrazione guadagni
  • e per coloro che hanno subito una procedura di licenziamento collettivo.

Inoltre è preclusa la possibilità di utilizzarlo quando il datore di lavoro non ha eseguito la valutazione dei rischi così come prevista dalla legislazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Una copia della lettera di assunzione a tempo determinato deve essere consegnata al lavoratore dal datore di lavoro. Il lavoratore a termine licenziato prima della scadenza del termine avrà diritto al risarcimento del danno equivalente in linea di principio alla somma delle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire entro la scadenza naturale del rapporto e sussistendone i requisiti alla Naspi (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) per sostenere l’evento previsto dall’art. 38 della Costituzione italiana (ovvero quello della disoccupazione involontaria).

L'angolo del Consulente di Marinella de Luca

A cura di Marinella de Luca
Consulente del Lavoro
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