Sigarette elettroniche e legge di bilancio: cosa cambia?

by Nico Falco
8 comments
sigaretta elettronica legge di bilancio

Allo stato attuale (il decreto legge non è stato ancora approvato e quindi non è legge), l’unica cosa che cambierebbe con l’approvazione della nuova legge di bilancio è che la nicotina passa al Monopolio (non verrà vietata la vendita online, non verranno oscurati siti, non verranno chiusi i negozi).

Premessa obbligatoria: cosa intende lo Stato col termine “sigaretta elettronica”?

La definizione è

“un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso”.

Una spiegazione più chiara la dà Federfarma: “il decreto definisce la sigaretta elettronica come un prodotto contenente nicotina e utilizzabile per il consumo di vapore”.

Un ulteriore chiarimento arriva da Paolo Casolari, portavoce del ministro Lorenzin, che a Sigmagazine dice:
Le “sigarette elettroniche” sono quelle già precaricate di liquido con nicotina e quelle contenenti cartucce con nicotina, non i dispositivi e gli accessori elettronici come i cavetti Usb.

Un ulteriore chiarimento arriva da Paolo Casolari, portavoce del ministro Lorenzin, che a Sigmagazine dice:

Le “sigarette elettroniche” sono quelle già precaricate di liquido con nicotina e quelle contenenti cartucce con nicotina, non i dispositivi e gli accessori elettronici come i cavetti Usb.

Viene da sé che il semplice hardware (esclusi quei kit già contenenti nicotina, come le usa e getta) non rientrano nella definizione.

L’EMENDAMENTO APPROVATO

Oggi il mondo dello svapo è in subbuglio dopo l’approvazione di un emendamento alla legge di bilancio (19.0.62 testo due, presentato da Vicari) che copio integralmente:

19.0.62 (testo 2)
VICARI
Dopo l’articolo, inserire il seguente.
«Art. 19-bis.
(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendila di sigarette elettroniche)
l. All’articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole da: “In attesa” fino a: “altresì” sono sostituite dalle seguenti: “La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva”, e aggiungere il seguente comma:
“5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi all’entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione e 1’approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell’attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma”.
2. All’articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 11, la parola: “transfrontaliera” è soppressa;
dì comma 12, le parole da: “, in difetto”» sino a: “dall’Agenzia stessa” sono soppresse».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Ai relativi oneri, si piovvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

Qui l’emendamento e qui il link dell’approvazione:

L’EMENDAMENTO APPROVATO

L’articolo 62 quater comma 5 è il seguente:

In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e’ consentita, in deroga all’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi’ per il tramite delle rivendite di cui all’art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

Con la modifica diventa così:

La vendita del prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

MA A QUALI PRODOTTI SI RIFERISCE?

I prodotti sono quelli dei commi 1 e 1-bis della stessa legge, ovvero:

Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche’ i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico. 1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati…. SONO SOLO I PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA

Come vediamo, nei commi 1 e 1-bis viene compreso tutto. Nell’emendamento, però, c’è la precisazione: “prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis”. Quindi, al Monopolio passa soltanto la vendita dei prodotti contenenti nicotina.

VENDITA ONLINE

Proseguiamo con l’analisi dell’ultima parte dell’emendamento (quella centrale riguarda i venditori, che dovranno essere autorizzati, e l’approvvigionamento di nicotina). Questa parte dice che:

2. All’articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 11, la parola: “transfrontaliera” è soppressa;
dì comma 12, le parole da: “, in difetto”» sino a: “dall’Agenzia stessa” sono soppresse».

Andiamo a vedere l’articolo 21, a cui fa riferimento, dal link della Gazzetta Ufficiale.

Il testo del comma 11 è questo, a cui togliamo la parola “transfrontaliera”:

11. E’ vietata la vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

Le cose quindi non dovrebbero cambiare per i prodotti non contenenti nicotina, che non rientrano nella definizione di sigaretta elettronica. In altre parole, passando la vendita della nicotina allo Stato, sarà vietato acquistare prodotti contenenti nicotina anche dai siti italiani.

I SITI SARANNO OSCURATI?

Ecco il testo del comma 12, dallo stesso link, con le modifiche apportate dall’emendamento:

12. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell’autorita’ e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita’ alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l’accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Questo è il passaggio che parla dell’oscuramento dei siti. Ma si riferisce, ancora una volta, soltanto ai prodotti contenenti nicotina. Per questi verrà disposto l’oscuramento (essendo passata la sostanza al Monopolio), mentre potranno essere ancora venduti quelli senza nicotina. E, che la vendita online sia ancora permessa, è evidente: altrimenti sarebbero stati oscurati tutti i siti, non soltanto quelli che vendono (come specificato nel comma) “sostanze liquide contenenti nicotina”.

CONCLUSIONI

L’unica cosa su cui si agisce è la nicotina. I siti (e i negozi) potranno continuare a vendere hardware e liquidi senza nicotina, sia fisicamente sia online. Però è giusto richiedere chiarezza ugualmente, è importante che la definizione di “sigaretta elettronica” (che abbiamo visto essere riferita soltanto ai dispositivi contenenti nicotina) vada meglio specificata.

Potrebbe interessarti

8 comments

Emanuele 15 Novembre 2017 - 22:00

Buonasera,
Complimenti per l’approfondimento.
Vorrei chiederle di specificare dove si parla del solo divieto di vendita di prodotti con nicotina online. Da quello che si legge in giro sembra che i siti verranno chiusi completamente a seguito di tale approvazione di emendamento, se così non fosse sarebbe bene evidenziare dove si fa riferimento alla sola nicotina.
Grazie

Reply
Nico Falco 16 Novembre 2017 - 0:32

Buonasera.
la norma si riferisce alle “sigarette elettroniche”, ma con questo termine, come indicato anche da Federfarma e dal portavoce della Lorenzin (link e dichiarazioni reperibili nell’articolo), si intendono soltanto i prodotti che già contengono nicotina. per intenderci, il riferimento è alle sigarette “integrate”, non al mero hardware che, ovviamente, viene venduto privo di nicotina. Alla luce di questo, è evidente che, quando viene usato il termine “sigaretta elettronica”, ci si riferisce solamente a quel tipo di prodotto.
Nello specifico, relativamente ai siti: col nuovo emendamento verrà vietata la vendita di prodotti con nicotina anche sul territorio nazionale (prima era possibile acquistarla da siti italiani e non da siti stranieri) e verranno quindi oscurati i siti che vendono prodotti con nicotina; viene da sè che basta togliere quelli dal catalogo per essere a posto.
Inoltre, impedire la vendita di prodotti non illegali e non soggetti a monopolio (come gli hardware) andrebbe contro i trattati internazionali di libera circolazione delle merci. E ancora: tra i siti chiusi ci sarebbe anche Amazon, dove gli hardware e i liquidi (sempre senza nicotina) vengono tranquillamente venduti. Una soluzione che appare palesemente inattuabile.
La parte che riguarda l’oscuramento dei siti la trova alla fine dell’articolo.

Reply
Smetto Adesso 16 Novembre 2017 - 9:16

Il fumo è la più stupida mortale e costosa trappola che l’uomo si sia mai costruito! Inoltre ha un vantaggio inestimabile: prima o poi porta ad un infarto cardiaco che abbrevia la vita del fumatore tanto da risparmiargli di morire di cancro ai polmoni! Smettere di fumare è la più saggia ed intelligente delle decisioni che una persona possa prendere per se stessa e per gli altri.

Reply
Gianluigi Ciaramellari 16 Novembre 2017 - 11:13

Vi siete accorti che la Sentenza della Corte Costituzionale depositata ieri 15 novembre, conferma che anche i liquidi SENZA nicotina sono soggetti ad accisa come quelli con nicotina?
Forse no, perché l’articolo sopra è meno recente.

Reply
Enrico Parolisi 16 Novembre 2017 - 12:56

Essere soggetti a una tassa non significa passare sotto il controllo del Monopolio di Stato. Lei paga le tasse anche sul cibo, eppure la pasta non deve comprarla con l’autorizzazione del Monopolio. Sono due discorsi diversi: si è deciso di tassare i prodotti da svapo (compresi liquidi senza nicotina), ma non di limitare la vendita ai soggetti autorizzati dal Monopolio.

Reply
Manuel 17 Novembre 2017 - 1:48

Si ma di quanto è questa tassa aggiuntiva sui liquidi senza nicotina? Tale da renderli un prodotto di lusso. Ridicola misura nel momento in cui si parla di sostanze come quelle contenute negli e liquids: aromi alimentari, estratti di tabacco, glicole propilenico, glicerolo vegetale ed acqua. In piú vietare la vendita di nicotina nei negozi di svapo per permetterla nei tabaccai taglia la testa proprio alla mission per la quale ha senso l’e-cig ossia proprio quella di indurre i fumatori all’abbandono delle sigarette. Un fumatore che si vede ridotto a comprare nicotina nello stesso posto in cui compra le sigarette per poi rifornirsi di hardware e liquidi (che diventeranno costosissimi) in un altro negozio (quello di svapo) non sarà piú incentivato a fare il passo che gli salverebbe la vita. E infine… Riguardo il fatto che sarà vietata la vendita on line e nei negozi fisici solo di prodotti contenenti nicotina…avete per caso notato che in molti hardware da un po’ a questa parte si riporta la dicitura di avvertenza “questo prodotto contiene nicotina” (seppur totalmente menzognera giacché si parla di hardware appunto ossia componenti solide preposte alla vaporizzazione degli e-liquids)? Mi viene in mente che anche questo fa parte della manovra per impedire l’acquisto persino di hardware. Non ho parole per definire tutto ció alla luce del fatto, ripeto, che stiamo parlando del mezzo dimostratosi piú efficente ed in rapidissima espansione nel combattere la lotta al tabagismo, il che si risolve nel costituire il mezzo piú efficace nella prevenzione dei tumori, malattie cardio-vascolari e di tutte quelle patologie scientificamente dimostrate esser conseguenza dell’assunzione di fumo di sigaretta ed affini.

Reply
Enrico Parolisi 17 Novembre 2017 - 10:12

Le sue considerazioni sono giuste e condivisibili. Unica cosa: bisogna vedere se la tassa (che non ha a che fare col monopolio) verrà applicata anche sulle basi neutre senza nicotina e, soprattutto, sui singoli componenti. Ovvero: se la base neutra senza nicotina verrà tassata, si applicherà la stessa tassa anche sui singoli pg e vg? questo secondo scenario pare inverosimile, trattandosi di prodotti non specifici per lo svapo.

Reply
Max 17 Novembre 2017 - 18:44

Mah… l’emendamento “Vicari” diventa un ostacolo relativo dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Voglio dire, una volta applicata l’imposta ai liquidi con o senza nicotina (ivi tutto quello che gli va dietro, nda), i negozi specializzati perderanno la maggior parte dei clienti e, di conseguenza, degli introiti che permettono loro di tenere aperto. Per cui, passare i liquidi con nicotina ai venditori di morte autorizzati dal Monopolio, diverrà una scelta obbligata dato che gli shop chiuderanno tutti. Penso che si stia perdendo di vista il vero motivo per cui queste proposte di legge, amendamenti e circolari impositive siano state scritte ovvero, quello di affondare definitivamente un settore che, ormai da quasi 6 anni, toglie costantemente ed esponenzialmente introiti allo stato, alle lobbi del tabacco e, sul lungo andare, anche a quelle farmaceutiche.

Reply

Leave a Comment

Polisonnografia a domicilio Napoli Agenzia SEO a Napoli Livenet News Network